IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il quale stabilisce che le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa, i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989, possono essere adeguati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure fisse vigenti dei predetti tributi sono stati deter-minati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989; Visto il comma 3 del citato art. 7, il quale stabilisce che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in applicazione della disposizione illustrata accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati; Considerata l'opportunita' di adeguare le aliquote di importo fisso di taluni tributi, in considerazione delle variazioni percentuali del valore dell'indice sopra richiamato, intercorse tra la data del 30 settembre successivo a quella in cui i predetti importi sono stati determinati, ed il valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Agli effetti di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, le variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei seguenti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989, sono le seguenti: a) variazione percentuale dal 30 settembre 1976, data successiva a quella del 1 gennaio 1976 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi: 340,8%; b) variazione percentuale dal 30 settembre 1987, data successiva a quella del 25 settembre 1987 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per gli atti civili, amministrativi e giudiziari soggetti al tributo mediante impiego della carta bollata o mezzi alternativi anche se in misura forfetaria, esclusi gli atti di uso scolastico, e per le c.d. ricevute bancarie: 11,8%; c) variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva a quella del 3 ottobre 1981 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'art. 15, lettera a), e agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 67,6%; d) variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva a quella del 1 gennaio 1982 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per i libretti di risparmio: 67,6%; e) variazione percentuale dal 30 settembre 1973, data successiva a quella del 1 gennaio 1973 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per gli atti e documenti per uso scolastico: 482,3%; f) variazione percentuale dal 30 settembre 1972, data successiva a quella del 1 gennaio 1972 in cui e' stata determinata la vigente misura dell'imposta di bollo per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: 702,6%; g) variazione percentuale dal 30 settembre 1986, data successiva a quella del 28 febbraio 1986 in cui sono state determinate le vigenti misure delle tasse di pubblico insegnamento e di istruzione superiore: 17,3%.