IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
il quale stabilisce che le aliquote di importo fisso dei tributi e  i
tributi  in  misura fissa, i cui importi sono stati stabiliti in data
anteriore al 30 settembre 1989, possono essere adeguati  con  decreti
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  nei
limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati  rilevato  al  30
settembre  successivo  alla data in cui gli importi e le misure fisse
vigenti dei predetti tributi sono  stati  deter-minati,  rispetto  al
valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989;
  Visto  il  comma  3  del  citato  art. 7, il quale stabilisce che i
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  emanati   in
applicazione  della disposizione illustrata accertano l'entita' delle
variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la  data  da  cui
essi sono applicati;
  Considerata l'opportunita' di adeguare le aliquote di importo fisso
di taluni tributi, in considerazione delle variazioni percentuali del
valore  dell'indice  sopra  richiamato, intercorse tra la data del 30
settembre successivo a quella in cui i predetti  importi  sono  stati
determinati,  ed  il  valore  del  medesimo  indice  rilevato  al  30
settembre 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 maggio 1990;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli effetti di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 7 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, le  variazioni  percentuali  del
valore  dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli
importi   e  le  misure  vigenti  dei  seguenti  tributi  sono  stati
determinati, rispetto al valore del medesimo indice  rilevato  al  30
settembre 1989, sono le seguenti:
    a)  variazione percentuale dal 30 settembre 1976, data successiva
a quella del 1› gennaio 1976 in cui e' stata determinata  la  vigente
misura  dell'imposta  di  concessione  governativa per l'esclusiva di
vendita al dettaglio di tabacchi: 340,8%;
    b)  variazione percentuale dal 30 settembre 1987, data successiva
a quella del 25 settembre 1987 in cui e' stata determinata la vigente
misura  dell'imposta  di  bollo per gli atti civili, amministrativi e
giudiziari soggetti al tributo mediante impiego della carta bollata o
mezzi  alternativi anche se in misura forfetaria, esclusi gli atti di
uso scolastico, e per le c.d. ricevute bancarie: 11,8%;
    c)  variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva
a quella del 3 ottobre 1981 in cui e' stata  determinata  la  vigente
misura dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'art. 15, lettera
a), e agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 67,6%;
    d)  variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva
a quella del 1› gennaio 1982 in cui e' stata determinata  la  vigente
misura dell'imposta di bollo per i libretti di risparmio: 67,6%;
    e)  variazione percentuale dal 30 settembre 1973, data successiva
a quella del 1› gennaio 1973 in cui e' stata determinata  la  vigente
misura  dell'imposta  di  bollo  per  gli  atti  e  documenti per uso
scolastico: 482,3%;
    f)  variazione percentuale dal 30 settembre 1972, data successiva
a quella del 1› gennaio 1972 in cui e' stata determinata  la  vigente
misura dell'imposta di bollo per il provvedimento che rende esecutivo
il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile:
702,6%;
    g)  variazione percentuale dal 30 settembre 1986, data successiva
a quella del 28 febbraio  1986  in  cui  sono  state  determinate  le
vigenti  misure  delle tasse di pubblico insegnamento e di istruzione
superiore: 17,3%.